Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di L'Aquila
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Codice Deontologico

“La deontologia veterinaria è l'insieme dei principi, delle regole e delle consuetudini che ogni medico veterinario deve osservare ed alle quali deve ispirarsi nell'esercizio della professione”.

Così recita l’art.2  del Codice deontologico per i Medici Veterinari, approvato dal Consiglio Nazionale della Federazione degli Ordini dei Veterinari Italiani in data 3 aprile 1993.


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CODICE DEONTOLOGICO PER MEDICI VETERINARI


Disposizioni generali
Oggetto e campo di applicazione del Codice Deontologico

Articolo 1 - Medico Veterinario
Il Medico Veterinario svolge la propria attività professionale al servizio della collettività e a tutela della salute pubblica
In particolare, dedica la sua opera:

- alla protezione dell'uomo dai pericoli e danni a lui derivanti dall'ambiente in cui vivono gli animali, dalle malattie degli animali e dal consumo delle derrate o altri prodotti di origine animale;

- alla prevenzione e alla diagnosi e cura delle malattie degli animali e al loro benessere;

- alla conservazione e allo sviluppo funzionale del patrimonio zootecnico;

- alla conservazione e alla salvaguardia del patrimonio faunistico ispirata ai principi di tutele delle biodiversità, dell’ambiente e della coesistenza compatibile con l’uomo;

- alle attività legate alla vita degli animali familiari, da competizione sportiva ed esotici;

- alla promozione del rispetto degli animali e del loro benessere in quanto esseri senzienti;

- alla promozione di campagne di prevenzione igienico-sanitaria ed educazione per un corretto rapporto uomo-animale;

- alle attività collegate alle produzioni alimentari, alla loro corretta gestione ad alla valutazione dei rischi connessi.

Articolo 2 - Definizione
La deontologia veterinaria è l'insieme dei principi e delle regole che ogni Medico Veterinario deve osservare, e alle quali deve ispirarsi nell'esercizio della professione. L’ignoranza della deontologia veterinaria non esime dalla responsabilità disciplinare.

Articolo 3 - Ambito di applicazioni
Le norme deontologiche si applicano a tutti i Medici Veterinari nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti degli utenti.

Articolo 4 - Potestà disciplinare
Spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche.
Le sanzioni devono essere commisurate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti, nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l’infrazione.

Articolo 5 - Responsabilità disciplinare
La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza o dall’ignoranza dei precetti e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva.
Oggetto di specifica valutazione è il comportamento complessivo.

Articolo 6 - Attività all’estero e attività in Italia dei Medici Veterinari
Nell’esercizio di attività professionali all’estero, ove consentite, il Medico Veterinario italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche dello Stato in cui viene svolta l’attività.
Del pari il Medico Veterinario comunitario o di Paese terzo, nell’esercizio dell’attività professionale in Italia, quando questa gli sia consentita, è tenuto alla conoscenza e al rispetto delle norme deontologiche italiane.

Articolo 7 - Applicabilità
Le disposizioni del presente Codice Deontologico vanno rispettate da ogni iscritto all'Albo professionale, anche da coloro che risultino iscritti all’elenco speciale di cui al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e dai cittadini degli Stati membri della comunità europea che abbiano ottenuto l’iscrizione all’Albo ai sensi della legge 8 novembre 1984, n 750.

Articolo 8 - Inosservanza
L'inosservanza o l’ignoranza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice Deontologico costituisce abuso o mancanza nell'esercizio della professione o fatto disdicevole al decoro professionale, perseguibile disciplinarmente ai sensi delle vigenti Leggi.


Doveri del Medico Veterinario

Articolo 9 - Comportamento secondo scienza e coscienza
L’esercizio della professione del Medico Veterinario deve ispirarsi a scienza e coscienza.

Articolo 10 - Doveri di probità, dignità e decoro
Il Medico Veterinario deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro.

Articolo 11 - Doveri di lealtà e correttezza
Il Medico Veterinario deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza.

Articolo 12 - Dovere di indipendenza intellettuale
Nell’esercizio dell’attività professionale il Medico Veterinario ha il dovere di conservare la propria indipendenza intellettuale e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni, prescindendo da religione, razza, nazionalità, ideologia politica e sesso.

Articolo 13 - Dovere di segretezza e riservatezza
È dovere primario e fondamentale del Medico Veterinario mantenere il segreto sull’attività prestata e su tutte le informazioni di cui sia venuto a conoscenza a seguito dell’atto professionale, fatti salvi i casi previsti per Legge.

Articolo 14 - Dovere di diligenza e prudenza
Il Medico Veterinario deve adempiere ai propri doveri professionali con diligenza e prudenza. E’ tenuto a denunciare all’Ordine ogni tentativo tendente ad imporgli comportamenti non conformi al Codice Deontologico, da qualunque parte provenga. Deve a tal proposito mettere l’Ordine nelle condizioni di provvedere alla sua tutela ed a quella del decoro professionale.

Articolo 15 - Dovere di competenza
Il medico veterinario non deve esercitare in ambienti non adeguati al decoro professionale.
La scelta del luogo in cui aprire una delle strutture sanitarie consentite per l'esercizio professionale è libera; peraltro, dovendo aprirla nelle immediate vicinanze di quella di un collega, va preventivamente chiesto ed ottenuto il consenso dell'Ordine.
E' fatto comunque obbligo di comunicare all'Ordine qualsiasi abuso.

Articolo 16 - Dovere di aggiornamento professionale
E’ dovere del Medico Veterinario curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l’attività.

Articolo 17 - Dovere di informativa sull’esercizio professionale
È dovere del Medico Veterinario dare informazioni all’utente sulla propria attività professionale, secondo correttezza e verità.

Articolo 18 - Dovere di assistenza
Il Medico Veterinario ha l'obbligo, nei casi di urgenza ai quali è presente, di prestare le prime cure agli animali nella misura delle sue capacità e rapportate allo specifico contesto, eventualmente anche solo attivandosi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza.

Articolo 19 - Dovere di informativa sul benessere
E’ dovere del Medico Veterinario informare il cliente sullo stato di benessere degli animali visitati.

Articolo 20 - Dovere di tutela
Il Medico Veterinario è tenuto, nell’esercizio della professione, alla tutela diretta ed indiretta della salute umana dai pericoli provenienti da alimenti di origine animale e da animali.


Rapporti tra Medici Veterinari

Articolo 21 - Rapporto fra Colleghi
Il Medico Veterinario deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.
Il contrasto di opinione non deve violare i principi di un collegiale comportamento e di un civile dibattito; ove non sia possibile risolvere direttamente tale contrasto,
occorre creare le condizioni affinché il Consiglio dell’Ordine promuova iniziative di conciliazione.

Articolo 22 - Rapporti con il Consiglio dell'Ordine
Il Medico Veterinario è tenuto a collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza per l’attuazione delle finalità deontologiche istituzionali. Il Medico Veterinario che cambi la residenza, trasferisca in altra provincia la sua attività o modifichi la sua condizione di esercizio o cessi di esercitare la professione, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio provinciale dell'Ordine di appartenenza.
L'Ordine provinciale, al fine di tenere un albo aggiornato, recepisce queste modifiche e ne informa la Federazione Nazionale.

Articolo 23 - Rapporti con i collaboratori e sostituti
Il Medico Veterinario titolare di struttura o esercente attività professionale deve retribuire con adeguato compenso i Medici Veterinari suoi collaboratori e suoi sostituti; nel contempo deve attuare le condizioni per il miglioramento professionale degli stessi.
I collaboratori ed i sostituti si devono fare carico della responsabilità professionale contrattuale.

Articolo 24 - Rapporti con i tirocinanti
Il Medico Veterinario è tenuto verso i tirocinanti ad assicurare la effettiva e proficua pratica professionale al fine di consentire un’adeguata formazione.


Rapporti con la Clientela

Articolo 25 - Rapporto di fiducia
Il rapporto con il cliente è fondato sulla fiducia e sulla assunzione della responsabilità professionale.
Il Medico Veterinario è tenuto a informarsi sull’identità del cliente.

Articolo 26 - Autonomia del rapporto
Il Medico Veterinario ha l’obbligo di salvaguardare gli interessi della clientela nel miglior modo possibile nell’osservanza della legge e dei principi deontologici e del consenso informato nella pratica veterinaria.
Il Medico Veterinario non deve consapevolmente consigliare interventi inutilmente gravosi, né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o affetti da nullità.
Il Medico Veterinario deve rifiutare di prestare la propria attività quando dagli elementi conosciuti possa fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla realizzazione di una operazione illecita.

Articolo 27 - Conflitto di interessi
Il Medico Veterinario ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto d’interessi.

Articolo 28 - Inadempienza professionale
Nel caso di assunzione di responsabilità contrattuale è violazione dei doveri professionali, la mancata, ritardata o negligente assistenza professionale, quando non scusabile o quando dovesse procurare rilevante trascuratezza degli interessi del cliente.

Articolo 29 - Obbligo di informazione e consenso informato nella pratica veterinaria
Il Medico Veterinario, all’atto dell’assunzione di responsabilità contrattuale, è tenuto ad informare chiaramente il cliente della situazione clinica e delle soluzioni terapeutiche.
Deve precisare i rischi, i costi ed i benefici dei differenti ed alternativi percorsi diagnostici e terapeutici, nonché le prevedibili conseguenze delle scelte possibili.
Il Medico Veterinario nell'informare il cliente dovrà tenere conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche.
Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del cliente deve essere soddisfatta.
Il Medico Veterinario deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del cittadino in tema di prevenzione.
Il Medico Veterinario è tenuto ad informare il cliente sui prevedibili di stati di sofferenza e di dolore dell’animale paziente e la durata presumibile dell’intervento professionale.
È obbligo del Medico Veterinario comunicare al cliente la necessità del compimento di determinati atti al fine di evitare sofferenze, dolore o prolungati stati di malessere dell’animale paziente.

Articolo 30 - Medicine non convenzionali
La pratica delle Medicine non convenzionali in ambito veterinario è di esclusiva competenza del Medico veterinario.
Questa deve essere svolta nel rispetto dei doveri e della dignità professionali e nell’esclusivo ambito della diretta e non delegabile responsabilità professionale, acquisito il consenso del cliente debitamente informato.

Articolo 31 - Consegna di documenti
Il Medico Veterinario è in ogni caso tenuto a rilasciare al cliente i documenti diagnostici, prescrizioni, copia della relazione clinica e ogni documentazione ricevuta dal cliente, qualora questo ne faccia formale richiesta e comunque al termine della prestazione.
Il Medico Veterinario può trattenere copia della documentazione, senza il consenso del cliente, per i necessari provvedimenti di registrazione ai fini contabili e di archivio storico.

Articolo 32 - Richiesta di pagamento
Il Medico Veterinario può richiedere al cliente l’anticipazione delle spese e il versamento di adeguati acconti sull’onorario nel corso del rapporto e il giusto compenso al termine dell’incarico.
È consentito al Medico Veterinario concordare onorari, anche forfetari, in caso di prestazioni continuative di consulenza ed assistenza.

Articolo 33 - Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso
Il Medico Veterinario può agire nei confronti del cliente moroso per il pagamento delle proprie prestazioni professionali.

Articolo 34 - Rinuncia all'assistenza
Il Medico Veterinario ha diritto di rinunciare al contratto professionale instauratosi con il cliente, a condizione che dia un preavviso adeguato alle circostanze e che provveda ad informarlo di quanto è necessario fare per non pregiudicare la sanità ed il benessere dell’animale paziente.


Rapporti con Privati ed Enti Pubblici

Articolo 35 - Rapporti con la stampa
Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di informazione il Medico Veterinario deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste, documentandosi con le pubblicazioni scientifiche più aggiornate in merito all’argomento, e assumendosi la responsabilità di quanto esposto. Il Medico Veterinario deve dare comunicazione all’Ordine di eventuali pubblicazioni non rispondenti a quanto da lui dichiarato per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Articolo 36 - Divieto di uso di espressioni ed atteggiamenti sconvenienti ed offensivi
Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, il Medico Veterinario deve evitare di usare atteggiamenti ed espressioni sconvenienti ed offensivi nell’attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti degli utenti.

Articolo 37 - Divieto di utilizzo di titoli professionali non posseduti o di titoli inesistenti
L’iscrizione all’Albo è requisito necessario ed essenziale per l’esercizio dell’attività professionale di Medico Veterinario.
Sono sanzionabili, anche disciplinarmente l’uso di un titolo professionale non posseduto o l’utilizzo di titoli professionali inesistenti o non riconosciuti.
Lo svolgimento di attività professionale in carenza dei titoli necessari, o in periodo di sospensione, costituisce anche violazione del presente Codice e come tale sanzionabile.
Risponde dell’infrazione anche il Medico Veterinario che abbia consapevolmente reso possibile un’attività irregolare.

Articolo 38 - Rapporti con arbitri e consulenti tecnici
Il Medico Veterinario deve ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti tecnici a correttezza e lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni.

Articolo 39 - Arbitrato
Il Medico Veterinario che abbia assunto la funzione di arbitro deve rispettare i doveri di indipendenza e imparzialità.
A tal fine il Medico Veterinario non può assumere la funzione di arbitro rituale o irrituale, né come arbitro nominato dalle parti, né come presidente, quando abbia in corso rapporti professionali con una delle parti in causa o abbia avuto rapporti di qualsiasi natura, tali da poterne pregiudicare l’autonomia.
In particolare dell’esistenza di rapporti professionali con una delle parti l’arbitro nominato presidente deve rendere edotte le parti stesse, rinunciando all’incarico ove ne venga richiesto.
In ogni caso, il Medico Veterinario deve comunicare alle parti ogni circostanza che di fatto possa incidere sulla sua autonomia, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all’espletamento dell’incarico.

Articolo 40 - Rapporto con i terzi
Il Medico Veterinario ha il dovere di rivolgersi con correttezza e con rispetto nei confronti di tutte le persone con cui venga in contatto nell’esercizio della professione.

Articolo 41 - Tutela della professione
Il rispetto degli obblighi deontologici e la tutela dell'autonomia, della libertà, della dignità e del decoro professionale sono garantiti anche nelle convenzioni che disciplinano i rapporti tra i Medici Veterinari liberi professionisti ed il Servizio Sanitario Nazionale, con l'intervento della Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari e degli Ordini Provinciali dei Veterinari. Tutti i Medici Veterinari hanno obbligo di informare l’Ordine di appartenenza su compiti ed adempimenti richiesti dal S.S.N. che ritengono non essere conformi al Codice Deontologico.

Articolo 42 - Cointeressenza
Il Medico veterinario svolge attività professionale a prevalente apporto intellettuale.
Qualunque forma di cointeressenza, che condizioni la libertà intellettuale del Medico Veterinario, costituisce violazione del presente Codice Deontologico.

Articolo 43 - Tempo per l'azione
Il Medico Veterinario deve sottrarsi al cumulo degli incarichi e delle prestazioni, quando questo possa incidere sulla qualità dei suoi interventi.


Certificazioni

Articolo 44 - Certificazioni
Il Medico Veterinario, cui venga richiesto di rilasciare un certificato, deve atte stare ciò che ha direttamente constatato.

Articolo 45 - Prescrizioni
Il Medico Veterinario deve assumersi la piena responsabilità delle prescrizioni farmacologiche effettuate, assicurandosi dello stato di salute del paziente animale destinatario della prescrizione stessa.


Rapporti con altre professioni

Articolo 46 - Associazione e Società
I Medici Veterinari iscritti all'Albo possono associarsi nelle forme consentite dalla Legge per lo svolgimento della libera professione, a condizione che l'associazione/società risulti da idoneo atto sottoscritto dai contraenti. Copia di tale atto deve essere depositato presso l'Ordine di appartenenza dei Medici Veterinari interessati e presso l'Ordine sul cui territorio si svolge prevalentemente l’attività professionale di competenza.


Rapporti con altre professioni

Articolo 47 - Rapporti con altre professioni
Il Medico Veterinario, nell'esercizio della professione, deve attenersi al principio del reciproco rispetto nei confronti degli appartenenti alle altre categorie professionali ed a quello della salvaguardia delle specifiche competenze; eventuali violazioni vanno segnalate all'Ordine.


Pubblicità

Articolo 48 - Pubblicità
Al Medico Veterinario è consentita la pubblicità informativa circa la propria attività professionale, indicando i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché l’onorario e i costi complessivi delle prestazioni.
La pubblicità deve essere resa secondo correttezza, trasparenza e verità, il cui rispetto è verificato dall’Ordine provinciale.
E’ vietata ogni forma di pubblicità non palese.


Onorari

Articolo 49 - Onorari professionali
Il professionista determina con il cliente gli onorari professionali ai sensi dell’art. 2233 del codice civile.


Disposizioni Finali

Articolo 50 - Norma di chiusura
Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazione dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali espressi.
Gli Ordini provinciali dei Medici Veterinari sono tenuti a inviare ai propri Iscritti copia del Codice Deontologico ed a promuoverne la conoscenza, anche in funzione dell’attività istituzionale di aggiornamento e formazione.
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